La Sesta Sezione penale ha affermato che in caso di genericità o indeterminatezza del fatto descritto nel capo di imputazione, il giudice del dibattimento deve dichiarare la nullità prevista dall’art. 429, comma 2, cod. pen., senza previamente sollecitare il pubblico ministero ad integrare o precisare la contestazione.
Scrivi commento