Lo scopo mutualistico non osta, anche ai fini fiscali, allo svolgimento, da parte della società consortile, di una distinta attività commerciale a scopo di lucro, dovendosi, in tale evenienza, accertare i rapporti intercorsi tra la società consortile e le consorziate nell’assegnazione dei lavori o servizi e nell’esecuzione delle commesse, sì da poter determinare – con onere a carico del singolo consorziato – se sia o meno necessario il “ribaltamento” integrale o parziale dei costi e ricavi.
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