Costituisce “cosa” proveniente da delitto, rilevante ai fini dell’integrazione del reato di ricettazione, un supporto sul quale siano trasferiti dati indebitamente carpiti attraverso illegittime intrusioni in altrui sistema informatico. Nella stessa pronuncia, la Seconda Sezione ha affermato che i verbali delle indagini difensive, contenenti dichiarazioni rese, nelle more fra i giudizi di primo e secondo grado, da persone già esaminate in dibattimento, non possono essere legittimamente acquisite dal giudice di appello senza che venga disposto l’esame dei dichiaranti.
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