Qualora il creditore si sia contrattualmente impegnato a prestare la propria cooperazione al debitore, affinchè questi esegua la sua obbligazione nei tempi e nei modi pattuiti, sul debitore grava soltanto l'onere di provare la sussistenza del patto contenente il dovere di cooperazione, nonchè il nesso di causalità tra tale dovere e il proprio inadempimento, spettando invece al creditore dimostrare di avere prestato la cooperazione pattiziamente promessa e condizionante il puntuale adempimento della controparte.
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