Per la configurabilità dell'adempimento del terzo di cui all'art. 1180 c.c., è necessario che l'adempimento dell'obbligazione da parte del terzo sia spontaneo. Di conseguenza, in assenza di non surrogazione per volontà del creditore (art. 1201 c.c.)o per volontà del debitore (art. 1202 c.c.) o legale (art. 1203 n. 3 c.c.) il terzo non ha azione contro il debitore per ripetere quanto ha pagato.
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