E' invalido il sequestro (e in generale ogni tipo di misura cautelare reale il cui scopo sia la successiva definitiva privazione del bene in danno dell'avente diritto) che sia stato disposto su titoli ed obbligazioni non più dell'imputato, ma in precedenza vincolati da lui a favore di una banca, a garanzia dei crediti dalla stessa vantati nei confronti del predetto, a titolo di pegno irregolare ai sensi dell'art. 1851 c.c.
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